La ristrutturazione di un negozio è un’opportunità per migliorare l’estetica e la funzionalità del proprio locale commerciale, sicuramente per un incremento del proprio business. Qualunque sia l’ambito merceologico, per ristrutturare negozi e attività commerciali è necessario seguire un iter normativo specifico e porre attenzione anche alle barriere architettoniche e alla realizzazione d’impianti a norma. Soprattutto in caso di interventi sui sistemi di erogazione del gas, della corrente o dell’impianto idrico. Inoltre, è necessaria la supervisione di un tecnico per seguire correttamente l’iter normativo e quella di esperti, come un architetto, che permetta di seguire i lavori in modo coerente e ottenere così un servizio finale ottimale.
Molto importante è il concept, ovvero definire con il supporto dell’architetto le scelte progettuali più significative (disposizione degli ambienti, tipologie arredi, colori e scelta dei materiali) che definiscono il carattere, il brand dell’attività commerciale.
L’iter normativo per ristrutturare negozi
Secondo la normativa e la legge per la ristrutturazione edilizia 2020 – in caso di manutenzione ordinaria – per i locali commerciali non è necessario richiedere determinati permessi. Nella manutenzione ordinaria ci sono lavori di ristrutturazione come: pitturazione degli interni, cambio dei pavimenti, sostituzione dei rivestimenti, ecc…In linea generale, nella manutenzione ordinaria rientrano tutti quei lavori che non prevedono un cambiamento strutturale esterno o interno del locale commerciale. In ogni caso, in base al Comune di riferimento, per la manutenzione ordinaria di un negozio è possibile che sia richiesta la CIL, ossia la semplice Comunicazione di Inizio lavoro.
Per gli interventi di manutenzione straordinaria, invece, occorre richiedere altri permessi specifici, che devono essere presentati da un tecnico abilitato (come un architetto) ed essere corredati da un progetto che illustri le modifiche previste.
In caso di opere di manutenzione straordinaria senza modifiche alla struttura, è necessario presentare la C.I.L.A., la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata.
Se sono previsti anche interventi strutturali, di ricostruzione edilizia, risanamento conservativo e restaurazione occorre corredare la C.I.L.A anche con la S.C.I.A.
La Segnalazione Certificata d’Inizio attività è entrata in vigore il 31 luglio 2010 e ha sostituito la D.I.A. Successivamente il Decreto Legislativo 126/2016 e il 222/2016 hanno introdotto un ulteriore snellimento dal punto di vista burocratico. Infatti, questa domanda può essere presentata per:
- gli interventi per la manutenzione straordinaria delle parti strutturali di un immobile;
- interventi per restauro e conservazione delle parti strutturali;
- ristrutturazione edilizia che non preveda alcuna variazione volumetrica, modifiche alle destinazioni d’uso o cambio di sagoma.
La S.C.I.A. dev’essere presentata da un tecnico abilitato in forma telematica allo sportello unico delle attività produttive (SUAP) del Comune di riferimento. Infine, nel caso in cui gli interventi prevedano dei cambiamenti che possono modificare in modo significativo la planimetria e la facciata esterna dell’immobile, occorrerà richiedere l’autorizzazione dell’assemblea condominiale e il Permesso di Costruzione.
Bonus e agevolazioni ristrutturazione negozio
Ristrutturare un negozio rappresenta sicuramente una spesa importante, ma questa può essere limitata mediante le detrazioni di ristrutturazione con un rimborso in 10 anni, oppure usufruendo di varie agevolazioni, come l’Eco-Bonus, il Sisma Bonus e il Bonus 110% che consente la detrazione d’imposta delle spese sostenute al 50% o la cessione del credito.
Indipendentemente dal tipo di negozio che si decide di ristrutturare – ad esempio negozi di alimentari, di vendita di beni o servizi, negozi d’abbigliamento, ecc – si può accedere nello specifico ai seguenti bonus:
- bonus Ristrutturazione: con questo si ottiene un rimborso IRPEF del 50% sulla spesa sostenuta, nel limite di 000 euro di spesa (non è possibile richiedere la detrazione per tutte le destinazioni d’uso, ad esempio non c’è il bonus ristrutturazione C2, ossia per la classe che identifica i capannoni agricoli e magazzini).
- eco-Bonus: in caso di miglioramento energetico del negozio, con interventi non previsti dal nuovo Bonus 110%, si può ottenere comunque un rimborso del 65% in caso di realizzazione del cappotto termico interno, sostituzione dell’impianto di riscaldamento, e del 50% per la sostituzione infissi ecc…
- sisma Bonus: chi ha un negozio sito in una zona sismica 1,2 o 3 (ossia ad alto pericolo) e sceglie di fare dei lavori per migliorare la sicurezza dell’edificio può richiedere un bonus per la ristrutturazione fino a un massimo dell’85%, per una spesa massima di 96.000 euro.
- Bonus 110%: il superbonus 110% può essere richiesto per i lavori effettuati dal 1° luglio del 2020 e il 31 dicembre del 2021 su tutti gli edifici, compresi quelli con destinazione d’uso commerciale se l’immobile è a prevalente destinazione d’uso abitativa, come chiarito dalla risoluzione n.34/2020 dell’Agenzia delle Entrate. Il Superbonus 110% – per l’ottenimento – richiede lavori di miglioramento dell’efficienza energetica di almeno 2 classi, da dimostrare con la Certificazione Classe Energetica da inviare all’ENEA. Per quanto riguarda il Superbonus 110%, si può ottenere per diversi lavori che riguardino le parti comuni: l’installazione di un cappotto esterno, un nuovo sistema di riscaldamento, infissi nuovi ecc…su un valore massimo di lavori pari a 60.000 euro. Precisiamo solo che non è solo possibile sostituire le vetrine col superbonus, ma con l’Ecobonus al 50%.
Le spese agevolabili devono essere pagate con bonifico parlante con indicazione della causale del versamento. Grazie ai bonus e alle detrazioni previste oggi dallo Stato, si ha la possibilità di ristrutturare negozi spendendo meno e ottenendo un rimborso sull’Irpef, o comunque uno sconto grazie alla cessione del credito d’imposta, come previsto per il Bonus ristrutturazione, per l’Ecobonus 50% e per il Superbonus 110%.
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